Art. 7.

      1. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio, comprensibile per il consumatore finale, che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale.
      2. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso importati da

 

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Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento, e il marchio di identificazione assegnato all'importatore.
      3. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso, quando recano già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio è obbligatorio e garantisce il titolo del metallo, che è depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accorda analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.